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Pignoramento presso terzi incapiente

Cass. civ. n. /

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, durante va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 26 febbraio )

Cass. civ. n. /

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. c.p.c., in misura disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del sogget

Il 26 febbraio è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge n. 19/ contenente “Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano statale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 mese

Tra i campi d’azione del suddetto Decreto, troviamo al Capo VI l’intervento nell’ambito delle “Disposizioni urgenti in sostanza di giustizia” ed in particolare all’art. 25 “Disposizioni in materia di crediti verso terzi”.

Il pignoramento presso terzi costituisce uno secondo me lo strumento musicale ha un'anima attraverso il che il creditore ha la possibilità di pignorare crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (es. datore di impiego, banca, locatore) o beni mobili di proprietà del debitore e in possesso di un terzo.

Nello specifico, il decreto-legge interviene modificando gli articoli comma 1, e comma 2 del Codice di procedura civile, introducendo l’articolo bis c.p.c. Vengono modificate inoltre le disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, in particolare gli articoli 36 e septies.

Esaminando complessivamente le novità introdotte, anc

Esecuzione: non ripetibili le spese e competenze legali maturate in una esecuzione incapiente

Il fatto.

Un caso classico di espropriazione forzata effettuata nel tentativo di recuperare un credito con esito negativo dell'esecuzione per incapienza del ricavato. L'esecutante tenta una nuova esecuzione nella quale chiede anche le competenze e spese maturate nella esecuzione infruttuosa, tuttavia l'esecutato si oppone alla richiesta delle stesse.

 

La questione.

Il evento viene portato innanzi alla Corte di Cassazione alla che si chiede di rispondere al seguente quesito: "se, in caso d'incapienza - nel caso, parziale - delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione, pur non costituendo titolo esecutivo spendibile come tale al di fuori del relativo processo, integri ciò nondimeno una ragione di fiducia azionabile separatamente".

La problema verte sull'applicabilità e corretta interpretazione dell'art. 95 o il quale:

«le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distri

Nel quesito si dà atto che il creditore ha notificato il precetto e ha poi intrapreso la procedura espropriativa presso terzi, ma il pignoramento ha perso efficacia in conseguenza della mancata iscrizione a ruolo.

La ragione che ha indotto il creditore a non dar corso all’esecuzione forzata risiede in un accordo col debitore relativo al pagamento rateale del obbligo, accordo rimasto parzialmente inadempiuto.

Occorre la notifica di un recente atto di precetto (essendo decorsi 90 giorni dalla precedente intimazione) oppure il creditore può avanzare direttamente ad un nuovo pignoramento (avendo soddisfatto il termine ex art. c.p.c. avviando la precedente procedura)?

Il termine di 90 giorni prescritto dall’art. c.p.c., entro cui l’esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza (in quanto attiene unicamente all’inattività processuale del creditore), la quale è impedita esclusivamente dall’inizio dell'esecuzione (Cass. /; Cass. /; Cass. /; Cass. /); se, però, l’esecuzione forzata è cominciata entro 90 giorni dalla notifica dell&rsq